Costituzione convivenza di fatto

Convivenze di fatto

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 o -Legge Cirinnà- riguardante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Data:
19 ottobre 2016

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848

Convivenze di fatto

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 o -Legge Cirinnà- riguardante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.


Le convivenze di fatto, possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali e sono regolate dall'articolo 1, commi dal 36 al 65.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto puo' essere effettuata da due persone maggiorenni:

 

  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

                        Come dichiarare una convivenza di fatto

I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione, e la costituzione di famiglia anagrafica.

La convivenza di fatto deve essere dichiarata dagli interessati e può essere disciplinata anche da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Gli interessati residenti nel Comune di Burcei, devono presentare all’ufficio anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione può essere inoltrata:

  • presentandosi personalmente all'Ufficio Servizi Demografici negli orari di apertura al pubblico
  • mediante posta raccomandata all'Ufficio Servizi Demografi del Comune di Burcei, via Progresso 7
  • via e-mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o posta elettronica semplice  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Se inoltrata via e-mail devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;
  2. che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
  3. che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.

E' inoltre possibile recarsi direttamente presso l'ufficio con i documenti d'identità in corso di validità. Si può presentare anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente e del modulo di richiesta sottoscritto da entrambi.

Per coloro che fossero già residenti nella stessa abitazione e appartengano allo stesso stato di famiglia è necessario compilare solo il modulo disponibile nella sezione modulistica.

ATTENZIONE
La dichiarazione non può  essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:
09 Marzo 2022 , 23:43

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