Informazioni ambientali
Informazioni ambientali (art. 40)
Le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relative relazioni.
Informazioni ambientali (art. 40)
Le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relative relazioni.